La legge 107 del 2015, all’art. 1 comma 66, istituisce gli ambiti territoriali quali articolazioni regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e stabilisce che, dall’anno scolastico 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali.
Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, sono stati chiamati a definire l’ampiezza di tali ambiti, di dimensioni inferiori alle province e alle città metropolitane, definiti tenendo conto di una serie di parametri, indicati dalla norma primaria citata: la popolazione scolastica, la prossimità delle istituzioni scolastiche, le caratteristiche del territorio.
Gli ambiti territoriali hanno rilevanza notevole sia per ciò che concerne le operazioni di mobilità del personale docente, sia per quanto riguarda la costituzione delle reti di scuole.
Con riferimento a quest’ultimo punto, il comma 71, dell’art.1 della legge 107/2015, dispone che “gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale” ai fini di valorizzare le risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
Relativamente, invece, al personale docente, la legge prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia, che comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, è ripartito tra gli ambiti territoriali e che, sempre dall’anno scolastico 2016/2017, il personale docente assunto nelle cosiddette fasi B e C è assegnato agli ambiti territoriali, come pure il personale docente in esubero o soprannumerario.
Infine, anche la mobilità territoriale e professionale del personale docente opererà tra gli ambiti territoriali.